Sarà l’aria di crisi che rende più indulgenti, certo è che con la circolare 31/E del 7 giugno l’Agenzia delle Entrate ha adottato, in materia di normativa per l’acquisto agevolato della prima casa, una serie di interpretazioni favorevoli ai contribuenti. In particolare essa stabilisce che a) Quando viene comprato un box di pertinenza si può applicare la tariffa agevolata del 3% anche se l’immobile che viene acquistato è stato comprato senza agevolazioni, anteriormente al 1982. Fino ad oggi, invece, l’agevolazione veniva riconosciuta per l’autorimessa soltanto se anche il primo acquisto era stato effettuato con le agevolazioni ( e quindi mai se si trattava di acquisto anteriore al 1982, quando la normativa per l’acquisto della prima casa non era ancora stata introdotta). In linea con questa decisione, è riconosciuto l’acquisto agevolato pure per il box che venga abbinato a un fabbricato abitativo che all’epoca dell’acquisto era allo stato rustico. Questi immobili, sino al 1994, erano esclusi dall’agevolazione; 2) quando si compra un immobile destinato ad essere accorpato alla casa di abitazione, si può godere dell’agevolazione fiscale anche se il primo immobile, quello già posseduto, non era stato comprato con le agevolazioni (per esempio perché all’epoca del primo atto l’acquirente aveva altre case di proprietà). Si ricorda che sino ad oggi l’amministrazione riconosceva le agevolazioni solo se anche il primo alloggio era stato comprato con l’aliquota ridotta. In ogni caso si rammenta che il nuovo bene, risultante dall’accorpamento, non deve rivestire le caratteristiche di bene di lusso; c) il cittadino che, prima dei cinque anni dall’acquisto, vende in Italia l’immobile che ha comprato con le agevolazioni, può evitare la decadenza dalle agevolazioni anche ricomprando all’estero, se lì stabilisce la sua residenza e sempre che sussistano, tra gli stati, strumenti di cooperazione amministrativa per procedere alle relative verifiche. d) Infine la novità più significativa: immaginiamo che l’acquirente agevolato venda la sua abitazione prima che siano trascorsi cinque anni dall’atto notarile. E’ noto che la legge stabilisce la decadenza dalle agevolazioni godute al momento dell’acquisto, a meno che egli non ricompri una nuova casa nel termine di un anno. Ma cosa succede se, dopo avere comprato la prima casa, e durante la titolarità su questa, il soggetto ne compra un’altra come seconda? Ipotizziamo che la casa A, comprata come prima, nel 2007 sia a Torino. Che nel 2008 il signor X compri la casa B sempre nella stessa città, e che nel 2009 venda la casa A. Se la nuova casa C, che dovrebbe rimpiazzare la casa A, si trova pure a Torino il problema nascerebbe perché la legge per l’acquisto della prima casa richiede che chi compra come prima casa non abbia altre abitazioni nello stesso comune. Ma ecco l’interpretazione favorevole dell’Agenzia delle Entrate: una cosa è la legge per acquistare la prima casa, un’altra è la normativa per evitare la decadenza dalle agevolazioni. Quest’ultima non richiede espressamente che il contribuente possegga gli stessi requisiti che gli erano stati necessari per acquistare con l’agevolazione. Quindi, nell’esempio che abbiamo visto, ricomprare la casa C basterà in ogni caso a non decadere dall’imposta ridotta di cui si era beneficiato all’atto di acquistare la casa A. Ultima precisazione: tutto questo non vale relativamente al credito d’imposta. Infatti, in condizioni normali, il nostro signor X, nel momento in cui compra l’immobile C, potrebbe detrarre dall’imposta quanto aveva già pagato allo stato in occasione dell’acquisto di A. Senonchè, la fruibilità del credito d’imposta è subordinata al ricorrere degli stessi requisiti per l’acquisto agevolato, e quindi anche il non essere proprietari di una casa nello stesso comune. Quindi il fatto che il signor X abbia acquistato la casa B non lo danneggia nel salvarsi dalla decadenza ma lo taglia fuori dal credito d’imposta.